Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
La copia delle liste generali di ciascun comune, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, è conservata negli archivi della Commissione
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Entro il 31 marzo la Commissione elettorale mandamentale deve avere provveduto all'approvazione degli elenchi ed alle relative variazioni da
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Le decisioni della Commissione mandamentale sono comunicate, entro lo stesso termine di cui sopra, alla Commissione comunale, che apporta all'altro
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La Commissione elettorale mandamentale: 1) esamina le operazioni compiute dalla Commissione comunale e decide sui ricorsi presentati contro di esse
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Ogni cittadino, nel termine indicato nell'art. 15, può ricorrere alla Commissione elettorale mandamentale contro qualsiasi iscrizione, cancellazione
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Di tutte le operazioni compiute dalla Commissione comunale per la revisione delle liste elettorali il segretario redige, su apposito registro, il
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Nei comuni retti da amministrazione straordinaria, le funzioni della Commissione elettorale comunale sono esercitate dal commissario fino alla
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Quando, per sopravvenute gravi circostanze, sorga la necessità di variare i luoghi di riunione degli elettori, la Commissione comunale deve farne
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Il presidente della Commissione elettorale mandamentale invia ricevuta degli atti al sindaco, entro tre giorni dalla data della loro ricezione, della
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La Commissione è presieduta dal sindaco.
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Delle rettificazioni eseguite il segretario comunale redige verbale che, firmato dal presidente della Commissione elettorale comunale e dal
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Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza.
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della Commissione comunale. Se la presentazione del ricorso avviene per mezzo dell'autorità consolare, questa ne cura l'immediato inoltro alla
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Le deliberazioni della Commissione comunale relative alle variazioni di cui ai nn. 2, 3 e 4 devono essere notificate agli interessati entro dieci
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Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal segretario comunale.
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quest' ultima. La domanda, sottoscritta dall'elettore, deve essere presentata alla Commissione comunale entro il 15 novembre. La Commissione apporta
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Nei mandamenti che abbiano una popolazione superiore ai 50.000 abitanti possono essere costituite, su proposta del presidente della Commissione
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Il ricorso dev'essere notificato, col relativo decreto di fissazione d'udienza, all'elettore o agli elettori interessati ed alla Commissione
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Il presidente vidima ciascun foglio con la propria firma e il bollo della Commissione.
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Esse debbono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dal presidente della Commissione elettorale comunale e dal segretario.
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I due esemplari delle liste di sezione restano depositati nell'ufficio della Commissione elettorale mandamentale.
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Le variazioni alle liste sono apportate, con l'assistenza del segretario, dalla Commissione elettorale comunale che vi allega copia dei suindicati
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La Commissione si raduna entro i dieci giorni successivi a quello nel quale ha ricevuto gli atti.
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Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesto l'intervento della metà più uno dei componenti.
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Decorso il termine di cui all'art. 15, e non del 25 gennaio, il sindaco deve trasmettere al presidente della Commissione elettorale mandamentale: 1
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Entro quindici giorni dalla comunicazione, il sindaco notifica agli interessati le decisioni della Commissione sui reclami proposti.
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Tali pene sono aumentate di un sesto se il colpevole sia componente di una Commissione elettorale comunale o mandamentale.
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I componenti della Commissione, ad eccezione del presidente, durano in carica due anni e possono essere confermati nel bienno successivo.
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La commissione elettorale mandamentale e le Sottocommissioni compiono le proprie operazioni con l'intervento del presidente e di almeno due
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Se il trasferimento di abitazione è stato regolarmente notificato all'anagrafe entro il 15 ottobre, la variazione è fatta d'ufficio dalla Commissione.
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una incapacità previste dall'art. 2, il sindaco notifica per scritto la decisione della Commissione comunale, indicandone i motivi, non oltre dieci
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I ricorsi possono essere anche presentati nello stesso termine al comune, che ne rilascia ricevuta e li trasmette alla Commissione elettorale
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Non oltre il 15 dicembre, la Commissione comunale procede alla formazione, in ordine alfabetico, di tre elenchi separati per la revisione delle liste.
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La pubblicazione prescritta dall'articolo precedente tiene luogo di notificazione nei confronti di coloro dei quali la Commissione comunale ha
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Commissione ai sensi dell'art. 12.
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stessa Commissione elettorale mandamentale, che ne rilascia ricevuta.
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Qualora il comune non provveda all'invio degli atti nel termine prescritto, il presidente della Commissione elettorale mandamentale ne dà immediato
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La Commissione, prima di iscrivere, su domanda o di ufficio, coloro che da nuovi documenti risultino in possesso dei requisiti necessari, deve sempre
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Le sentenze della Corte d'appello sono comunicate immediatamente dalla cancelleria, oltrechè al presidente della Commissione elettorale mandamentale
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Entro lo stesso termine di cui al secondo comma, le decisioni della Commissione elettorale mandamentale sono, a cura del sindaco, notificate agli
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Per la ricezione degli atti da parte della Commissione elettorale mandamentale e per gli eventuali inadempimenti del comune, si osservano le
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La Commissione elettorale mandamentale apporta le variazioni risultanti dagli anzidetti verbali nelle liste generali e nelle liste di sezione
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Le liste, compilate in conformità del comma precedente, sono immediatamente trasmesse alla Commissione elettorale mandamentale che, entro quindici
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, la competenza territoriale della Commissione elettorale mandamentale in difformità della circoscrizione giudiziaria.
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Entro il mese di ottobre di ogni biennio il Consiglio comunale elegge, nel proprio seno, una Commissione per la revisione delle liste elettorali
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Qualora la variazione sia approvata, il presidente della Commissione mandamentale ne dà immediato avviso al prefetto e al sindaco, il quale deve
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La Commissione mandamentale decide sui ricorsi nel termine di 15 giorni dalla loro ricezione e dispone le conseguenti eventuali variazioni. Le
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Contro le decisioni della Commissione elettorale mandamentale o delle sue Sottocommissioni, qualsiasi cittadino può proporre impugnativa davanti alla
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Nei quindici giorni successivi la Commissione Comunale, con l'assistenza del segretario, apporta, in conformità degli elenchi approvati, le
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I ricorsi presentati, a termini dell'ultimo comma dell'art. 17, dai cittadini residenti all'estero sono decisi dalla Commissione elettorale